Superbonus 110 – A che punto siamo in questo momento?
aggiornamento 22 luglio
Continuiamo la nostra rubrica sul superbonus 110% dopo il primo articolo che descriveva le opportunità offerte evidenziando come questa sia una occasione imperdibile per chi è veramente intenzionato a fare dei lavori di miglioramento energetico alla propria abitazione.
Il dl n. 34/2020 denominato “decreto Rilancio”, convertito nella legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta il 18 luglio, prevede tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata dal coronavirus, detrazioni fiscali al 110% (superbonus) in materia edilizia.
Ma, ad oggi, cosa bisogna presentare per cominciare l’iter del SUPERBONUS 110%? Possiamo veramente iniziare? Cerchiamo di fare un elenco di step guida.
- C’è un’analisi da fare prima di tutto, prima anche di sognare il 110%, che è propedeutica a qualsiasi intervento si voglia fare: ed è la Verifica della Conformità urbanistica ed edilizia.
Per fare questa è bene chiedere ad un tecnico per essere sicuri di possederla. In mancanza di questa non c’è Bonus che tenga. - Fare una verifica con un tecnico abilitato che il proprio APE o gli APE, nel caso di edifici con più unità, possano salire di due classi attraverso uno degli interventi previsti dal superbonus.
- Avviare una pratica edilizia (CILA, SCIA o altro) da parte di un tecnico diverso dal tecnico certificatore (così ci chiede la norma) che si occupi anche della direzione lavori.
Per ora quelli evidenziati in giallo sono gli unici adempimento che mi sento di suggerire in attesa dei decreti attuativi/linee guida dell’agenzia delle entrate che devono chiarire ancora molti aspetti relativi al superbonus (dovrebbero uscire entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge 77/2020 del 18 luglio quindi entro 18 settembre).
E’ importante ricordare che il decreto rilancio chiede espressamente che la data di inizio e fine lavori per il superbonus sia compresa nel periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021 e che fa fede per l’inizio lavori non la data di presentazione della pratica edilizia (CILA o SCIA) ma la data di deposito in comune della Relazione tecnica prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/2005, che è la ex Legge 10, (dove si leggerà che il progetto è conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici e non serve se si installa una pompa di calore, PdC, di potenza termica fino a 15 kW per sostituire un vecchio generatore di calore a bassa efficienza).